Si ricorda a tutti gli iscritti che, ai sensi dell'art. 3 comma 5, del D.L. 118 del 2021 convertito nella legge 147 del 2021, l'aggiornamento dei nominativi dei professionisti che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di cui all'art. 3 comma 3, del medesimo provvedimento, avviene esclusivamente con cadenza annuale.
Per l'anno 2023 gli iscritti interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre venerdì 28 aprile attraverso lo sportello digitale a questo link.
Vista la complessità della normativa si raccomanda la massima attenzione e cautela nella compilazione, soprattutto per quanto riguarda le esperienze maturate (leggi il regolamento)
In particolare, si raccomanda agli iscritti:
- di raccogliere tutta la documentazione necessaria prima di procedere alla compilazione;
- di compilare il modulo online attraverso lo sportello digitale a questo link
- di allegare il proprio curriculum vitae (utilizzare come nome file il proprio codice fiscale) in forma di autocertificazione firmato digitalmente, includendo in forma sintetica le esperienze strettamente necessarie e prestando attenzione alla privacy dei propri clienti (il documento verrà pubblicato sul sito della Camera di commercio); per agevolare gli iscritti la commissione competente ha elaborato un modello di cv disponibile a questo link;
- allegare la documentazione relativa alle precedenti esperienze (il dettaglio della documentazione utile a questo link)
- allegare autocertificazione e attestato della formazione specialistica.
Ricordiamo che è requisito necessario per la presentazione della domanda aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa precedenti esperienze e di essere in possesso della specifica formazione di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021 e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 l’iscritto potrà autocertificare l’avvenuto conseguimento della stessa tramite autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e allegare l'attestato di frequenza in un secondo momento.