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Informazioni OCC

Il Ministero della Giustizia  - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile con pdg del 19/07/2016 ha disposto l'iscrizione dell'
OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza
con sede legale in Monza (MB), cap 20900, Via Lario n. 15, C.F. 94609570158, sito web www.odcecmonzabrianza.it pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del dm 202/2014, al numero progressivo 64.

Che cos'è?
La normativa relativa alla materia del sovraindebitamento ha individuato come protagonista delle procedure, gli "Organismi di Composizione delle Crisi" (OCC).
 L'art. 15 della legge n. 3/2012 delinea le funzioni dell'OCC, cardine della procedura da sovraindebitamento che, per espressa previsione di legge, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
Tale Organismo, di natura pubblicistica, svolge diversi compiti e funzioni dall'inizio alla conclusione della procedura, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

A chi interessa?
Con la disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 il legislatore ha affrontato la tematica delle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali già vigenti.
In tal modo, il legislatore ha inteso garantire tutele ai soggetti che, secondo quanto disposto dall'art. 1 l.f., non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, regolamentandone lo stato di crisi e favorendo, nell'ottica della composizione di contrapposti interessi (quello del debitore e quello dei creditori). Accanto ai consumatori in difficoltà finanziaria, sono interessati gli imprenditori commerciali "sotto soglia"  e, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, professionisti, società tra professionisti ed artisti, gli enti non profit, le start up innovative: soggetti ai quali, in generale, è precluso accedere a strumenti quali l'esdebitazione, la transazione fiscale e l'accordo di ristrutturazione.

Che cos'è il sovraindebitamento?
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".